Dal 9 maggio sanzioni su violazioni d’etichettatura alimentare

Venezia | Entra in vigore a decorrere dal 9 maggio 2018 il decreto legislativo (entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta mentre fino a quella data resteranno in vigore le disposizioni del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109) recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE. Le imprese del settore agroalimentare sono sottoposte all’obbligo, sanzionato dal decreto legislativo n. 231/2017, di riportare anche sull’etichetta la dichiarazione nutrizionale ed eventuali claims.

Esso stabilisce le sanzioni per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 1169/2011 tra cui:

– le pratiche leali di informazione (art. 3);

– gli obblighi informativi da parte degli OSA (art. 4);

– l’apposizione delle informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati (art. 5);

– le modalità di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie (art. 6);

– la vendita a distanza (art. 7).

Nella norma vengono poi prese in considerazione le sanzioni per la violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie in etichetta ed in particolare per quanto riguarda:

– la denominazione dell’alimento (art. 8);

– l’elenco degli ingredienti (art. 9);

– i requisiti nell’indicazione degli allergeni (art. 10);

– l’indicazione quantitativa degli ingredienti e l’indicazione della quantità netta (art. 11);

– il termine minimo di conservazione, la data di scadenza e la data di congelamento (art. 12);

– il paese di origine o luogo di provenienza (art. 13);

– il titolo alcolometrico (art. 14);

– le dichiarazioni nutrizionali (art. 15).

Vengono quindi stabilite le sanzioni per le violazioni in materia di informazioni volontarie sugli alimenti (art. 16).

Il decreto infine stabilisce ulteriori obblighi, e relative sanzioni in caso di mancato rispetto della normativa, sui seguenti aspetti dell’etichettatura e della vendita di alimenti:

– diciture o marche che consentono di identificare la partita a cui appartiene una derrata alimentare (art. 17);

– vendita di alimenti non preimballati tramite distributori automatici o locali automatizzati (art. 18);

– vendita di alimenti non preimballati (art. 19);

– le menzioni che devono essere riportate sui prodotti non destinati al consumatore (art. 20).

Da sottolineare la definizione, nel nuovo decreto, del “soggetto responsabile” che risulta essere l’OSA – Operatore del Settore Alimentare- con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato. Se l’OSA non è stabilito nell’Unione, il responsabile è l’importatore che ha sede nel territorio dell’Unione.

Nel decreto si chiarisce che l’autorità competente all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF oltre all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e agli organi preposti all’accertamento delle violazioni.

In fase transitoria, gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 9 maggio 2018, che risultino non conformi al decreto possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

FLC Food Label Check

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